Le cessioni di beni verso clienti extra-UE possono beneficiare della non imponibilità IVA al verificarsi di determinate condizioni. L’art. 8, D.P.R. 633/1972 prevede che costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili le operazioni seguenti:
  • le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura;
  • le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea.
Pertanto, per aver titolo ad emettere una fattura senza applicazione dell’imposta (non imponibile ai sensi dell’art. 8 – Natura Operazione N3.1) è indispensabile provare l’esportazione della merce tramite documentazione doganale.
A tal fine, occorre possedere una copia della bolletta doganale di esportazione per verificare il codice MRN (Movement Reference Number), riscontrando la regolare uscita della merce dal territorio comunitario. Il controllo della notifica di esportazione può essere effettuato accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane, effettuando l’interrogazione del sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale; il riscontro è possibile solo in presenza di MRN rilasciati da uffici doganali italiani (es. MRN 23ITXXXXXXXXXXXXXX).
La prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione può essere fornita dal cedente mediante l’esemplare 3 del DAU, munito di timbro e visto dell’ufficio doganale di uscita, se la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), ovvero esibendo la propria fattura di vendita, su cui siano riportati gli estremi della bolletta doganale ed il visto dell’ultima dogana in uscita dal territorio unionale, senza che sia sufficiente, in caso di transito da una pluralità di uffici, solo quello del primo ufficio (Cass. n. 33483/2018).
L’assenza della documentazione doganale relativa ad ogni singola esportazione non può essere giustificata dalla mancata collaborazione del trasportatore, oppure sostituita integralmente da mezzi probatori alternativi di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento: occorre la vidimazione dell’Ufficio doganale comprovante l’uscita dal territorio comunitario o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore (Cassazione, sentenza 6.04.2022, n. 11112).

Si ricorda infine che, le cessioni all’esportazione possono non essere comunicate all’Agenzia delle Entrate; in base all’art. 1, c. 3-bis, D.Lgs. 127/2015, vanno trasmesse allo SdI le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.