L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022.

Soggetti beneficiari

I requisiti sono i seguenti:

– essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

– il prezzo di acquisto della componente energia riferito al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 devono confrontare i costi del 2022 con un valore medio fissato in 69,26 euro/MWh.

Credito ottenibili 

Un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Utilizzo credito

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Lo stesso credito è cedibile entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione