I soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono richiederne il rimborso, presentando apposita istanza entro il 30.09 dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la direttiva 12.02.2018, n. 2008/9/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 18/2010, (G.U. 19.02.2010, n. 41), ha modificato la disciplina del rimborso dell’Iva ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro diverso da quello del rimborso. In virtù di tali modifiche normative i soggetti italiani devono presentare la propria richiesta di rimborso tramite l’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, mentre i soggetti residenti in altro Stato comunitario che vogliono chiedere il rimborso dell’Iva versata in Italia devono presentare la propria richiesta di rimborso alla propria Amministrazione finanziaria, la quale provvederà ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.

La richiesta può essere presentata con cadenza trimestrale se l’importo richiesto non è inferiore a 400 euro o con cadenza annuale se l’importo risulta inferiore a 400 euro (deve sempre essere superiore ad un minimo di 50 euro).