Il 7 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del decreto correttivo della c.d. “riforma dello sport” (avente ad oggetto: “disposizioni integrative e correttive del d. lgs 28/02/2021 n. 36: riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici”). l correttivo recepisce le indicazioni della commissione tecnica istituita presso il Dipartimento dello Sport con l’obiettivo di eliminare alcune storture e incongruenze del testo del d.lgs. n. 36/2021 e, in particolare, per quanto concerne la riforma del lavoro sportivo, di individuare alcune soluzioni per rendere compatibile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello sport con la sostenibilità del sistema sportivo, come richiesto dalla legge delega.
Si rendono a tal fine necessarie alcune precisazioni preliminari:
- Il provvedimento – trattandosi di uno schema di decreto legislativo – dovrà attraversare l’esame delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza Stato/Regioni, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione finale prima di poter essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poter ottenere i desiderati effetti correttivi sul d.lgs. 36/2021;
- conseguentemente, a oggi, non è ancora cambiato nulla rispetto alla preesistente situazione: sino al 31/12/2022 i sodalizi sportivi potranno continuare ad applicare le “vecchie” normative, fatte salve, naturalmente, l’opportunità di tener conto della situazione in divenire ai fini della necessaria programmazione della stagione sportiva;
- a decorrere dal 01/01/2023 dovrebbe entrare in vigore il d.lgs. 36/2021, nel testo corretto dalla novella in esame, ovvero, in caso di mancata approvazione della stessa, nel testo originario pubblicato in G.U. il 18/03/2021. Il tutto fatte salve eventuali, e mai escludibili, ipotesi di rinvio della riforma a data successiva.
A tale quadro della situazione, si è ora sommata l’ulteriore incertezza determinata dalla crisi di governo in corso. Il scioglimento delle camere ha portato all’impossibilità di esaminare e continuare l’iter di approvazione del correttivo attualmente. A questo punto potranno verificarsi due ipotesi:
- il Dlgs 36/2021 entrerà in vigore il 01/01/2023 nel testo attualmente in G.U. (senza correttivo);
- sarà approvata una disposizione di rinvio di tutta la materia, che sarà esaminata dalla nuova legislatura.
Fatte le suddette, doverose, premesse, andiamo ora ad analizzare, schematicamente, le novità del correttivo.
Il “recupero” delle cooperative sportive
Il primo intervento, molto atteso, è rappresentato dal recupero, tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state immotivatamente espunte dal testo del d.lgs 36.
Contemporaneamente, viene esclusa la possibilità che gli enti sportivi possano assumere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS).
I requisiti statutari e la disciplina delle società sportive di capitali
Viene chiarito che le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle disposizioni del decreto 36 relative alla distribuibilità degli utili, al rimborso al socio della quota sottoscritta e della distribuzione del patrimonio residuo.
La precisazione ha effetto soprattutto per quanto riguarda i requisiti statutari di democrazia interna e di cedibilità della quota societaria.
La distribuibilità (parziale) degli utili
La possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., già prevista dal d.lgs 36/2021 in misura non superiore al 50% degli utili prodotti – e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – viene estesa anche alle società sportive cooperative ed ulteriormente rafforzata:
- per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l’art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche – diverse dalle cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all’80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva.
Rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi
Viene confermato che i sodalizi sportivi dilettantistici dovranno svolgere l’attività sportiva dilettantistica in via esclusiva o principale, e che le attività “diverse, secondarie e strumentali” potranno essere svolte solo entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.
Tuttavia, il correttivo prevede esplicitamente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dai sodalizi sportivi.
Gli interventi in materia di lavoro sportivo
Si tratta della parte più corposa del correttivo, che è intervenuto in maniera molto impattante sul testo del d.lgs 36, arrivando, in qualche passaggio, a stravolgerlo.
Vediamo in sintesi (e sempre con riserva di maggiori approfondimenti a testo definitivo approvato) le principali novità:
- I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esiteranno più. Il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, d.p.r. 600/1973) e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote);
- Le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo. Viene cancellata, rispetto al testo originario del decreto 36, la figura dell’amatore, che aveva sollevato molte perplessità;
- Il volontario (di nuovo: in analogia con la disciplina del Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo (anche professionistico), non potrà essere remunerato in alcun modo e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
- Il lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. Rispetto al testo originario la nozione di lavoratore sportivo viene ampliata al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene infatti estesa a tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva (si tornerà alle delibere federali post circolare INL del dicembre 2016?);
- Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal d.lgs 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo);
- Salvo quanto si dirà più oltre, il lavoro sportivo potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma o di co.co.co. Viene inoltre mantenuta la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale;
- A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI;
- Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di cinque anni, ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresì ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purchè vi consenta l’altra parte). Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro;
- Non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico;
- Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell’abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo;
- Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.”quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
Questo passaggio merita un primo approfondimento:
- Innanzitutto, la presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 18 ore settimanali, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa (ad es. lo sportivo potrebbe essere in possesso di P.IVA in quanto svolge continuativamente la propria attività per più committenti – caso tipico degli istruttori sportivi);
- In secondo luogo, rimanendo operante l’esimente di cui all’art. 2, c. 2, Job Act, il superamento della soglia delle 18 ore non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualificata in rapporto di lavoro subordinato: tale evenienza dovrà essere provata in relazione alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto, ed è comunque ferma la possibilità di ricorrere all’istituto della certificazione del rapporto di lavoro;
- Infine, non è chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali: come limite massimo settimana per settimana o come media settimanale nell’ambito della durata complessiva del rapporto? Per fare un esempio: l’allenatore di nuoto o l’istruttore che opera in una piscina potrebbero superare le 18 ore in estate e rimanere sotto le 10 ore in inverno. Se la media annuale fosse di 15 o 16 ore settimanali, opererebbe la presunzione in oggetto o no? Sarebbe opportuno che l’iter di approvazione del correttivo chiarisse questo passaggio, auspicabilmente nella direzione di tener conto dell’impegno medio.
- I pubblici dipendenti potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all’amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari. Qualora, invece, percepissero dei compensi, dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione, e a tali compensi si applicherà il regime tributario e previdenziale delle co.co.co sportive dilettantistiche;
- Viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età;
- Infine, viene prevista l’abolizione, a decorrere dal 01/07/2023 (fine della prossima stagione sportiva) dell’istituto del vincolo sportivo. Ciò significa che ogni rinnovo di tesseramento dovrà prevedere la sottoscrizione dell’atleta. A (parziale) compensazione per le società sportive che hanno formato il giovane atleta viene previsto un premio di formazione tecnica in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo dell’atleta, la cui misura e le cui modalità applicative dovranno essere individuate dalle singole federazioni sportive.
Il trattamento tributario e l’assoggettamento previdenziale del lavoro sportivo dilettantistico
Il trattamento tributario e previdenziale (e, quindi, il costo che dovranno affrontare i sodalizi ed i lavoratori sportivi) dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall’entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:
- La prima, rappresentata dai compensi inferiori a 5.000,00 Euro
- La seconda, rappresentata dai compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro
- La terza, rappresentata dai compensi di entità superiore ai 15.000,00 Euro
Con la precisazione che (questa volta per espressa previsione di legge e non a seguito di indicazioni di prassi) all’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. In concreto, il limite di esenzione fiscale si incrementerà dagli attuali 10.000,00 Euro a 15.000,00 euro annui.
Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 25.000,00 € annui pagherà imposte solamente su 10.000,00 €).
Né il testo originario del d.lgs. 36 né il correttivo danno indicazioni circa le modalità di applicazione delle ritenute d’acconto, e sarebbe opportuno che nel corso dell’iter di approvazione del correttivo questa carenza venga sanata.
Né il decreto 36 né il correttivo danno inoltre indicazioni di come dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi dei lavoratori sportivi liberi professionisti che operano anche al di fuori dello sport (es. istruttore con P.IVA che opera anche in favore di una palestra “commerciale”): sarà necessario attendere le istruzioni ministeriali.
Ricordiamo infine che i premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20% quale che sia l’importo dei premi medesimi.
- L’assoggettamento previdenziale
Dal punto di vista previdenziale l’impostazione è un po’ più complicata.
Innanzitutto, l’esenzione dall’assoggettamento previdenziale dei compensi sportivi è limitata alla prima fascia. Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.
Ciò comporta, in concreto, che l’ammontare dei compensi totalmente esenti da oneri (sia fiscali che previdenziali), oggi fissata in 10.000,00 Euro annui, si riduce, in via generalizzata, a 5.000,00 Euro annui.
La gestione previdenziale di riferimento sarà costituita, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato (sia professionistico che dilettantistico), dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (che dal 2023 assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi), mentre, per i lavoratori autonomi e co.oc.co del settore dilettantistico, dalla gestione separata INPS. Non opererà più, quindi, la doppia contribuzione gestione separata/ex ENPALS per gli autonomi che collaborano sia con società sportive che con operatori non sportivi. I lavoratori già iscritti alla gestione EX ENPALS avranno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto per optare a quale gestione previdenziale iscriversi.
Le aliquote contributive – da applicarsi sulla quota di compensi superiore a 5.000,00 euro – possono essere riassunte nella seguente tabella:
Tipologia di rapporto | Aliquota previdenziale | Aliquote “minori” assistenziali | Ripartizione società sportiva/lavoratore |
Lavoro subordinato | 33% | 5,17% | 23,81% – 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro) |
Co.co.co. | 25% | 2,03% | 2/3 – 1/3 |
Lavoratori autonomi | 25% | 1,23% | Addebito (volontario) 4% al committente |
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie | 24% | // | Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente |
Con la precisazione che fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle “minori”) saranno ridotte al 50% e che l’imponibile pensionistico (il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.
Gli adempimenti
Per venire incontro alle esigenze di evitare l’eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, evidenziate soprattutto da parte dei piccoli sodalizi sportivi, viene prevista una notevole semplificazione ed una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – nella forma del contratto di co.co.co – dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21;
- tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego;
- non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
- il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00.
- in caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.
Seguiranno approfondimenti in base agli sviluppi normativi
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