In materia di limitazione ai contanti, le disposizioni principali sono contenute all’interno dei 2 collegati fiscali, rispettivamente, alla legge di Bilancio del 2020 e del 2022. L. 157/2019 – L’art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (Collegato alla legge di Bilancio 2020), ha introdotto la graduale riduzione del limite di utilizzo del contante che è passato dal precedente limite di 3.000,00 euro al prossimo limite di 1.000,00 euro per singola transazione. Il passaggio è previsto in 2 fasi:

  • prima fase: fissazione di una soglia del valore di 2.000,00 euro dal 1.07.2020 al 31.12.2021;
  • seconda fase: dal 1.01.2022, la soglia di valore al di sopra della quale sono vietati trasferimenti di contante di titoli al portatore sarà definitivamente fissata a 999,99 euro.

L’art. 5-quater, L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2022 ha di fatto escluso le nuove soglie di utilizzo del contante per le operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (svolta dai soggetti iscritti nella Sezione prevista dall’art. 17-bis, D. Lgs. n. 141/2010), ripristinando la soglia di 3.000 euro.

Restano esclusi dalla limitazione all’uso del contante i pagamenti effettuati dagli stranieri: per tutti i non residenti, infatti, è fissato a 10.000,00 euro il limite alle transazioni effettuate sul territorio italiano, utilizzando un’apposita procedura.

A livello generale le sanzioni verso i partecipanti all’operazione illecita sono definite in un unico range di importi: il minimo edittale dal 1.01.2022 passerà a 1.000,00 euro, mentre la sanzione massima resta 50.000,00 euro.