Gentili Clienti,

la Legge di Bilancio 2023 ha previsto varie forme per la definizione agevolata. Di seguito elenchiamo le varie soluzioni.

Avvisi bonari – definizione agevolata

Dalla legge di Bilancio 2023 emerge un’importante novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari. Infatti, le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai seguenti periodi d’imposta in corso al:

– 31 dicembre 2019;

– 31 dicembre 2020;

– 31 dicembre 2021;

per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale, è ancora in corso il pagamento delle varie rate, potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:

– il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;

– il 3% delle sanzioni.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Le modalità di definizione seguono l’iter già previsto attualmente. In buona sostanza, se oggetto della definizione è un avviso bonario non ancora rateizzato, si applicheranno le disposizioni che prevedono:

– che il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in un’unica soluzione;

– la rateizzazione del dovuto in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (la nuova normativa a abrogato il limite di 5.000 euro per accedere al pagamento in 20 rate invece di 8 rate).

Qualora l’avviso bonario fosse già stato rateizzato, il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti, ricalcolando l’importo delle singole rate residue.

Il mancato pagamento, integrale o parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, comporterà che la definizione non produca effetto e che si applichino le ordinarie disposizioni in tema di sanzioni e riscossione.

Inoltre, le somme versate fino alla concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, rimarranno definitivamente acquisite e non saranno rimborsabili.

Ravvedimento speciale

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Il ravvedimento speciale può essere utilizzato soltanto per i tributi affidati all’Agenzia delle Entrate (no altri Enti).

La legge di Bilancio 2023 individua le modalità di definizione, prevedendo che il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni mediante il pagamento di:

– imposta;

– interessi al tasso legale;

– 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili.

Il versamento delle somme potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima in scadenza al 31 marzo 2023. Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenzario:

– 30 giugno;

– 30 settembre;

– 20 dicembre;

– 31 marzo

La regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

L’annullamento verrà fatto entro il 31/03/2023.

Rottamazione delle cartelle

La Legge di Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relative ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento  o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Fermo quanto previsto dall’art. 45 (che dispone lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), la norma prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Somme dovute Somme non dovute
– capitale

– spese per le procedure esecutive

– spese di notifica della cartella di pagamento

– sanzioni

– interessi

– interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973)

– sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);

– aggio dovute all’agente di riscossione (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale (massimo 18 rate). Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, deve essere eseguito entro il 31 luglio 2023.

Se il pagamento è effettuato in forma rateale:

– deve essere effettuato nel numero massimo di 18 rate;

– la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023;

– le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

– sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo;

– non si applicano le disposizioni sulla rateazione ordinaria, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

Il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

A seguito della mera presentazione della dichiarazione (che può avvenire dal momento in cui viene pubblicato il modello e la data del 30 aprile 2023) relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  1.  sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2.  sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  3.  non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  4.  non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  5.  non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  6.  il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973);
  7.  il DURC può essere rilasciato (art. 54, D.L. n. 50/2017).

Inoltre:

– alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

– il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Riepilogo delle date della rottamazione

20 gennaio 2023 L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni pubblica la dichiarazione per manifestare la volontà di definire i carichi a ruolo
30 aprile 2023 Il debitore può presentare la dichiarazione
30 giugno 2023 L’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
31 luglio 2023 Il debitore procede al pagamento in unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata
30 novembre 2023 Il debitore procede al pagamento della seconda rata
28 febbraio

31 maggio

31 luglio

30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

Il debitore procede al pagamento delle restanti rate

Definizione agevolata atti di accertamento

PVC, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023, potranno essere definiti con modalità agevolate applicando le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

– processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

– avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, che ha consentito ai contribuenti che detenevano illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio

Definizione agevolata liti tributarie

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata liti tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.