Gentili Clienti,
La Cassazione con la recente sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022 chiarisce che la nozione civilistica e quella tributaria di “imprenditore commerciale” divergono per il profilo dell’organizzazione, necessario solo per l’ambito civile, non per quello tributario dove è sufficiente la “professionalità abituale”, anche se non esclusiva dell’attività economica. E con “esercizio per professione abituale” si intende l’esercizio dell’attività “con caratteri di stabilità e regolarità” e “per un apprezzabile periodo di tempo”.
Un consolidato orientamento della Cassazione (sentenza n. 1923/2012), inoltre, ritiene che la qualifica di imprenditore può essere attribuita “anche a chi semplicemente utilizza e coordina un proprio capitale per fini produttivi”. Infine, l’esercizio dell’impresa “può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta”.
Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta agli interpelli n. 426/2019 e 152/2020, la quale ha evidenziato che “l’esercizio dell’impresa può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta”.
Commenti recenti