Gentile Cliente,
L’art. 10, co. 1, n. 8), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, stabilisce, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un generale regime di esenzione per i canoni di locazioni di unità immobiliari abitative. È comunque possibile optare per l’imponibilità Iva, al ricorrere di due particolari fattispecie:
- il locatore è l’impresa che ha costruito il fabbricato o che su di esso ha eseguito (anche tramite imprese appaltatrici) gli interventi di cui di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380,
- oppure la locazione ha ad oggetto alloggi sociali (D.M. 22.4.2008), chiunque sia il locatore.
Ai fini dell’imposta di registro, invece, le locazioni di fabbricati a destinazione abitativa (e relative pertinenze) effettuate nell’esercizio di impresa sono soggette al c.d. “principio di alternatività tra IVA e registro” di cui all’art. 40, co. 1, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Conseguentemente, se la locazione è esente da IVA, l’imposta di registro si applica in misura proporzionale (pari 2% del canone di locazione), mentre se la locazione è imponibile su opzione, l’imposta è dovuta in misura fissa (pari ad euro 67).
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