Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 15.10.2021, c.d. Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2022, che modifica il quadro della riscossione:

    • è stato introdotto il termine di 150 giorni per pagare le cartelle notificate dal 1.09.2021 al 31.12.2021. Il termine di legge ordinario era di 60 giorni dalla notifica. Rimane di 60 giorni il termine per proporre ricorso anche avverso le cartelle notificate nell’ultimo quadrimestre 2021.
    • è stato aumentato a 18 rate non pagate il termine per la decadenza per le dilazioni in essere all’8.03.2020.
    • il termine per la decadenza delle dilazioni presentate dall’8.03.2020 al 31.12.2021 è di 10 rate non pagate.
    • a partire dalle domande di rateazione che verranno presentate dal 2022, torna applicabile la clausola ordinaria di decadenza, rappresentata da 5 rate non pagate.
    • i soggetti con dilazioni pendenti all’8.03.2020, si considerano automaticamente riammessi al piano di rientro iniziale se procedono a saldare le rate sospese maturate tra l’8.03.2020 e il 31.08.2021 entro 30.10.2021. Tuttavia, poiché la perdita del beneficio del termine consegue solo al mancato versamento di 18 rate complessive, i soggetti potrebbero anche corrispondere, entro la suddetta data, 3 rate, incluse quelle di settembre e ottobre, acquisendo così il diritto di proseguire nei pagamenti mensili del piano originario.

Tutte le rate delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione (rottamazione ter e saldo e stralcio), originariamente in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino alla rata di luglio 2021, sono da pagare entro il 30.11.2021. Si tratta di una remissione in termini, poiché le scadenze prorogate dal decreto Sostegni bis sono in gran parte già scadute. È ammesso il lieve ritardo rappresentato da 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza che è stata indicata dalla legge.