Gentili Clienti,
- L’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (art. 2, cc. 2 e 3 D.L. 73/2022) che espressamente prevede l’obbligo di presentazione Intrastat alla fine del “mese successivo al periodo di riferimento”, comporta lo spostamento al 30.06.2022 dell’obbligo con effetto immediato per i modelli relativi al mese di maggio.
- Nelle istruzioni al modello Intra-2bis si legge che gli acquisti vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano o nel mese in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci Ue sulle quali l’Iva diventa esigibile in base alla direttiva Iva.
- La direttiva Iva (art. 69) prevede che per gli acquisti intraUe l’Iva diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto.
- La scelta tra l’uno o l’altro criterio non è definitiva e va fatta di volta in volta dall’impresa che può, a seconda delle esigenze, seguire l’ingresso dei beni in Italia o il fatto generatore/esigibilità dell’imposta.
Cordiali saluti
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