Gentili Clienti,
La regolarizzazione in commento è rivolta alle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non sono legate a mancati pagamenti di imposte e contributi, commesse fino al 31.10.2022. La procedura prevede il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in 2 rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
In via preliminare, si ricorda che l’art. 9 D.L. 119/2018 aveva consentito di sanare analoghe irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, se commesse fino al 24.10.2018, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in 2 rate (scadenti il 31.05.2019 e il 2.03.2020).
Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita nei casi seguenti:
- per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure), di cui all’art. 5-quater D.L. 167/1990;
- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
In deroga all’art. 3, c. 1 L. 212/2000, che dispone l’irretroattività delle norme tributarie, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31.10.2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) previsti all’art. 20, c. 1 D.Lgs. 472/1997 sono prorogati di 2 anni. Le modalità di attuazione dell’articolo in esame prevedono l’emanazione di uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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