Gentili Clienti,
come noto, il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. I beneficiari dei crediti d’imposta dovevano inviare entro il 16.03.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Con l’istanza di interpello 19.06.2023, n. 27, viene richiesto se, in caso di inosservanza dell’onere di effettuare la comunicazione, al ricorrere dei presupposti che danno luogo al diritto al credito d’imposta, è possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 D.L. 16/2012.
L’adempimento di cui all’art. 1, c. 6 D.L. 176/2022, non diversamente da quello contemplato nelle precedenti previsioni che, per i medesimi contributi (con esclusione di quelli relativi a dicembre 2022), avevano inizialmente fissato al 16.02.2023 l’inoltro della comunicazione, non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, inibendone l’utilizzo in compensazione qualora non sia già avvenuto entro il 16.03.2023. Si tratta, in altri termini, di un adempimento di natura formale.
Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende applicabile a tale materia la previsione dell’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012, disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento ha avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (250,00 euro), secondo le modalità stabilite dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Quanto sopra va coordinato con le peculiarità dei crediti in esame: i periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre 2022) sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, entro la data del 30.09.2023 (art. 1, c. 3 D.L. 176/2022). Ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (30.09.2023).
In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16.03.2023, si segnala che potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato.