L’art. 33 della legge di conversione del D.L. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, ha istituito un Fondo presso il Ministero del Lavoro, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere un’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
Sarà un successivo decreto interministeriale Lavoro-Economia a definire l’importo dell’indennità, i requisiti reddituali per la spettanza, i criteri e le modalità di concessione dell’indennità stessa che interesserà i seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell’Inps (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali);
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps (diversi dai co.co.co.);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie di cui al D.Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D.Lgs. 10.02.1996, n. 103.
Sono esclusi da questa indennità i soggetti che percepiscono un’indennità una tantum ad altro titolo a norma degli artt. 31 e 32 D.L. 50/2022 (lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.). Viene cioè confermato che nessun soggetto può fruire più volte dell’indennità anche se ne avrebbe titolo per norme diverse.
Riguardo all’ambito della specifica indennità in argomento nulla dice la norma di legge ma è orientamento costante del Ministero dell’Economia e dall’Inps, espresso in occasione di precedenti norme che, ai fini della concessione di indennità una tantum nel concetto di lavoratori autonomi rientrano anche i soggetti iscritti ad uno dei regimi previdenziali di cui sopra in qualità di socio o di associato, ovvero in qualità di coadiuvante o di coadiutore. Come previsto per l’indennità ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, pur nel silenzio della norma anche l’indennità una tantum non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento costituito dalla dotazione del suddetto Fondo, saranno utilizzate le risorse liberate con l’abrogazione dell’art. 17 D.L. 21.03.2022, n. 21 che, come noto, istituiva nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.
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