Il Garante ha ribadito che l’angolo di visuale di telecamere private non può includere anche vie pubbliche di passaggio e/o limitrofe proprietà confinanti.

Nel corso di un accertamento da parte del Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è stata verificata la presenza di un sistema di videosorveglianza composto da telecamere posizionate su un muro perimetrale a tutela di un’abitazione privata. Il sistema è risultato attivo e idoneo alla rilevazione, alla registrazione e alla conservazione delle immagini. In particolare, 6 telecamere erano puntate a riprendere palesemente la strada pubblica.
A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo di tale impianto, l’Ufficio del Garante inviava una comunicazione al titolare, volta a conoscere le misure adottate per conformarsi ai principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento alla dislocazione delle telecamere orientate sulla strada pubblica.
La mancanza di risposta al riscontro richiesto ha comportato la redazione di un verbale nel quale si constata che il sistema è stato installato per finalità di sicurezza e tutela della proprietà privata e che l’angolo di visuale di alcune telecamere riprendeva la via comunale e di passaggio adiacente all’immobile e le vicine proprietà confinanti. In seguito al verbale, il Garante ha notificato il provvedimento sanzionatorio.

Da osservare, leggendo il provvedimento, che, in via generale, in base all’art. 2 par. 2 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del GDPR. A tal proposito, il considerando n. 18 del GDPR specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
Pertanto, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare, le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di terzi). In tali circostanze, il trattamento effettuato è da ritenersi illecito, in quanto privo di un’idonea base giuridica.

Nel caso in oggetto, l’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree eccedenti rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, considerando anche il fatto che il titolare non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
A conclusione di un provvedimento sanzionatorio pari a 400 euro, il Garante, nel pubblicare il documento, informa il titolare che in considerazione della natura, della gravità e della durata della violazione sono ancora in corso attività d’indagine.